Dettaglio Soggetto Conservatore 2.0

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle D’Aosta, Torino (1939 - )

Ente Statale postunitario
Tipologia ente
  • Statale postunitario
Sottotipologia ente

Cenni storici e istituzionali

La prima legge organica in materia di vigilanza da parte dello Stato sugli archivi sia privati che degli enti pubblici è quella del 1939 (legge 22 dicembre 1939, n. 2006, Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno), che si inscrive in quel corpus di leggi emanate nello stesso periodo dal regime fascista sulle "cose di interesse storico e artistico", oggi ricomprese sotto il concetto ampio di "beni culturali". La legge del 1939 riordinava gli Archivi di Stato e ridefiniva le funzioni di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali e sugli archivi privati; analogamente ai beni storico-artistici, le maggiori novità riguardavano soprattutto gli archivi privati: una volta accertato che un archivio privato rivestiva particolare interesse storico, il soprintendente archivistico competente per territorio era tenuto ad emanare un atto amministrativo di carattere vincolistico (atto di notifica), da cui discendeva una serie di limiti per il proprietario. A partire dal 1939, gli archivi privati venivano sottoposti a tutela al pari degli archivi pubblici, e per attuare una efficace vigilanza sul patrimonio archivistico non statale, venivano reintrodotte le Soprintendenze archivistiche, in numero di 9 e quindi con competenze territoriali assai ampie (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo), tali da risultare con il passare del tempo inadeguate Le funzioni della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, sono definite, sulla base del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (decreto Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e successivi aggiornamenti), dal Regolamento di organizzazione (DPCM 2 dicembre 2019, n. 169). L'Istituto ha assunto la denominazione attuale a seguito del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016, che ha esteso le sue funzioni ai beni librari. Sono suoi compiti istituzionali pertanto la tutela e la valorizzazione dei beni archivistici e librari, conservati da soggetti pubblici o privati nel territorio assegnatole. In particolare la Soprintendenza vigila sugli archivi, anche digitali, degli enti pubblici territoriali e non territoriali e sugli archivi o sui singoli documenti di proprietà privata che, in base a una formale dichiarazione del soprintendente, rivestono “interesse storico particolarmente importante”, rivendica archivi e singoli documenti appartenenti allo Stato, fornisce assistenza agli enti soggetti alla sua tutela nella formazione dei piani di classificazione e di conservazione e nella progettazione e nella gestione dei sistemi di archiviazione dei documenti. La Soprintendenza svolge inoltre attività di promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio archivistico e librario presente sul territorio, in collaborazione con le due regioni di riferimento, con gli altri enti territoriali e con tutti i soggetti, pubblici e privati a ciò interessati, ed elabora piani di formazione per i responsabili dei sistemi di archiviazione e per i relativi addetti. A seguito dell’intesa stipulata tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), la Soprintendenza Archivistica collabora alla tutela e alla salvaguardia degli archivi delle istituzioni ecclesiastiche.

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